Art. 4.
(Competenze delle regioni in materia di abilitazione professionale).

      1. Previo accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative

 

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a livello nazionale, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame di cui all'articolo 3, individuando gli standard professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione professionale e ai fini del rilascio dei diplomi di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.
      2. Le materie fondamentali di insegnamento dei corsi e delle prove di esame di cui al comma 1 sono suddivise nelle seguenti aree:

          a) area di cultura generale e di etica professionale;

          b) area di cultura scientifica e professionale comprendente le seguenti materie: fisiologia, anatomia e dermatologia, chimica e cosmetologia, psicologia;

          c) area di cultura normativa e imprenditoriale comprendente le seguenti materie: diritto commerciale e societario, diritto del lavoro e contratti, tutela dell'ambiente e sicurezza del lavoro, disciplina dell'accesso alla professione;

          d) area tecnica e operativa comprendente le seguenti competenze: massaggi e trattamenti al viso e al corpo, estetica, trucco e trucco semipermanente, trucco terapeutico, visagismo, tecniche e pratiche bionaturali, utilizzo di apparecchi ad uso estetico e di prodotti cosmetici, manicure e pedicure, epilazione;

          e) area di cultura organizzativa e comportamentale comprendente le seguenti materie: gestione, amministrazione e organizzazione aziendali, informatica, lingua straniera, sistemi di comunicazione, relazione comportamentale e accoglienza della clientela.

      3. Con la procedura di cui al comma 1:

          a) sono definite apposite linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;

 

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          b) sono definiti i criteri per l'individuazione di livelli intermedi di uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 1, validi per l'esercizio professionale delle tecniche di decorazione e pigmentazione corporee e delle pratiche di foratura di parti superficiali del corpo di cui al comma 4 del medesimo articolo 3, nonché dell'attività onicotecnica di applicazione e di ricostruzione di unghie artificiali;

          c) è definito il valore da attribuire all'eventuale inserimento lavorativo presso uno studio medico specializzato in dermatologia, cosmetologia, medicina e chirurgia estetica o indirizzi affini, ai fini dell'inserimento nel percorso formativo per conseguire l'abilitazione professionale all'esercizio delle attività di cui alla presente legge;

          d) sono definiti i criteri per lo svolgimento obbligatorio di percorsi formativi specifici e integrativi per i soggetti in possesso di diplomi universitari e di laurea per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive o in possesso di diplomi equiparati, nonché per i soggetti in possesso di diplomi degli istituti tecnico-professionali appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore e di diplomi appartenenti al sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o dell'alta formazione professionale, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale all'esercizio delle attività di estetista e di estetista bionaturale;

          e) sono adottati i criteri per l'organizzazione di corsi obbligatori di aggiornamento professionale finalizzati ad elevare o a riqualificare il livello di competenza degli operatori abilitati ai sensi della presente legge.

      4. Le regioni, per il conseguimento dell'abilitazione professionale, hanno facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami anche presso istituti di formazione pubblici e privati accreditati, previa approvazione

 

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delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.
      5. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio delle attività professionali di estetista e di estetista bionaturale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti ai sensi del comma 4.